Bonus 200 euro agli agricoltori: le indennità riconosciute

Il Bonus 200 euro varato definitivamente dal Governo nel Decreto Aiuti, sarà liquidato, in automatico da parte dell’Inps, a tutti i lavoratori che percepiranno l’indennità di disoccupazione agricola relativa al 2021 o le prestazioni Naspi e Dis-coll nel mese di giugno 2022, nonchè a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ED INTERMITTENTE

L’indennità spetta ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Per l’ottenimento del bonus è necessario presentare domanda all’Inps.

INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L’art. 33 del decreto prevede l’istituzione di un Fondo dedicato, di un importo pari a 500 milioni di euro, lasciando poi ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 l’individuazione dei requisiti, il limite reddituale, l’importo, procedure per la richiesta e le modalità di erogazione.

I soggetti interessati sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni Inps, quindi coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani ed esercenti attività commerciali; imprenditori agricoli a titolo principale; pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne; gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; nonché quelli iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui ai cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. I predetti soggetti non debbono aver fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto. Il requisito reddituale non è, invece, fissato in quanto dovrà essere previsto dal decreto attuativo.