Agricoltura, ecco tutte le norme del Collegato: dai consorzi Dop agli incentivi per biomasse e biologico
|Il 25 agosto entra in vigore il collegato Agricoltura, il ddl delega approvato dal Parlamento nelle scorse settimane. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Dopo un iter di circa due anni, arriva in porto il collegato Agricoltura. Un intervento corposo (42 gli articoli finali) abbinato alla legge di Stabilita’ 2014 (correva quindi l’anno 2013, governo Letta). Il testo, approvato dal Parlamento all’inizio di luglio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (vedi Public Policy ‘Agricoltura…’, delle 9,32) ed entrerà in vigore il 25 agosto. Molte norme si sono aggiunte durante l’iter e altre sono state cancellate, magari perchè confluite in altri provvedimenti, dal Codice appalti al ddl Campolibero, fino al ddl Caporalato (ancora all’esame del Parlamento). Tra i 42 articoli, anche sei deleghe.
Questi i contenuti principali (dalla pesca all’ippica e alle, fino ad api, riso e birra).
ESONERO FASCICOLO AZIENDALE PER PICCOLI PRODUTTORI OLIO
Arriva l’esonero della tenuta e dell’aggiornamento del fascicolo aziendale per i possessori di oliveti che producono olio per autoconsumo. L’esonero è previsto per le produzioni che non superano i 350 kg per campagna di commercializzazione.
L’esercizio della prelazione agraria si applica anche all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Per assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di Dop e Igp, per ciascuna indicazione geografica può essere costituito e riconosciuto dal ministero delle Politiche agricole un consorzio di tutela.
Gli animali della specie bovina, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall’obbligo di accompagnamento del passaporto per l’identificazione e la registrazione. E ancora, il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.
Dal 2017, i costi delle attività di controllo sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia rinnovabile vengono sostenuti dai destinatari degli incentivi.
I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l’installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Per il rispetto della norma, il sindaco del Comune interessato, su richiesta degli interessati, autorizza l’esecuzione dei lavori, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni.
‘Lo Statuto dei consorzi di tutela prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi’. La norma prevede che i consorzi provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dall’approvazione del collegato.Inoltre, i consorzi di tutela assicurano il rispetto della parità di genere anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della legge la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell’organo.
La delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura non riguarderà la pesca e l’acquacoltura. Una delle deleghe presenti nel testo, infatti, riguarderà il riordino normativo ma sarà limitata al solo settore agricolo.
Arriva, però, la delega per la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale.
Nel testo approvato, inoltre, c’è anche una delega per disciplinare forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani.
Un’altra delega riguarda il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Mipaaf per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. Parte del risparmio atteso, non più del 50%, sarà destinato al sostegno del settore agroalimentare.
Nel testo c’è anche la delega per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati. Tra i principi, favorire lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole.
È istituito, al ministero delle Politiche agricole, il Sistema informativo per il biologico (Sib)per gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico. Inoltre, il Mipaaf istituisce l’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel Sib.
Per ‘favorire lo svincolo delle indennità espropriative dormienti le Ragionerie dello Stato, competenti per territorio, sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell’elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo nonché il rilascio di copia della relativa documentazione’. ‘La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l’individuazione, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni, degli aventi titolo e per la eventuale assistenza per il pagamento delle somme dovute’, prevede ancora il testo. Ma cosa sono le ‘indennità espropriative dormienti’? È lo stesso testo a definirle: ‘le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative ad occupazioni temporanee e di urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo risalenti a meno di cinque anni, finalizzate al pagamento dell’indennità’.
Determinata la misura del contributo in relazione alle diverse tipologie di grassi vegetali e animali tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti. La determinazione, stabilisce la modifica, è stabilita ‘considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l’operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe) e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti’. La misura del contributo è così fissata: oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: 8364;0,102/Kg; olio vegetale, diverso dal primo in confezioni di capacità superiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi; 0,0005/Kg; oli extravergini di oliva: 8364; 0,0102/Kg. Sono esclusi dall’applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l’applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall’applicazione del contributo: gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri; gli oli vegetali diversi dal primo, in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi; gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole.
Le imprese agricole, singole o associate, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati.
‘Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero possono agire in giudizio per l’inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori’, cioè la forma scritta e la durata non inferiore a 12 mesi. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo si procede alla riunione dei giudizi.
Intervento anche sull’ippica. Nel provvedimento c’è una delega sul riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale. Tra le novità: riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse anche estere, e la disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74%, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica.
E ancora: le modalità di riduzione delle aliquote destinate all’erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse ed introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sui cavalli, prevedendo una parte dell’aliquota da destinarsi alla filiera ippica, e la previsione del palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica. Inoltre: prevedere le modalità di istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del ministero delle Politiche agricole, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse delle scommesse, consentendo l’iscrizione alla Lega ippica agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica. E ancora: prevedere, primi cinque anni dalla costituzione della Lega, una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti del Mipaaf e e del Mef e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione della medesima Lega, composto da rappresentanti degli stessi ministeri; prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all’ippica siano assegnate alla Lega. E infine: prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del ministero delle Politiche agricole per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega ippica italiana, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20% nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40% nel secondo anno, al 60% nel terzo e all’80% nel quarto. A decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse delle scommesse, con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.
È favorito l’uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso, posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale. La misura ha l’obiettivo di consentire al consumatore di ricevere un’adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi.
Tra le molte deleghe, c’è anche quella per per il sostegno al settore del riso. Tra i principi: salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione; valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata; tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall’Ente nazionale risi.
Il provvedimento contiene disposizioni sui pomodori, in particolare sui prodotti della trasformazione. Il ddl contiene una serie di definizioni (dalle conserve al concentrato) e affida a un dm del Mipaaf la definizione di requisiti qualitativi minimi.
Chi detiene alveari è obbligato a farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale. Chi non rispetta l’obbligo è soggetto al pagamento della sanzione da mille a 4mila euro.
Agli apicoltori colpiti dal parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall’autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l’immediata reintroduzione nella ‘zona di protezione’ dello stesso numero di alveari perduti. La stessa norma specifica che gli alveari da reintrodurre devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti per territorio.
Non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all’ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l’obbligo di ricetta veterinaria.
La ‘birra artigianale’ è quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Per ‘piccoli birrifici indipendenti’ si intendono i birrifici che siano ‘legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi altro birrificio’, che utilizzino ‘impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio’, che non operino ‘sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200mila ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi’. Ecco la definizione di birra artigianale.
Aprire le attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, agli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (Rup) e alle imprese artigiane o industriali iscritte al registro delle imprese che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze fitosanitarie. Il Registro ufficiale dei produttori (Rup) è quello previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n 214, a cui devono iscriversi, per esempio, i produttori di ortaggi. Saranno le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a disciplinare le modalità per l’effettuazione di corsi di formazione rivolti alle imprese artigiane o industriali per l’ottenimento dell’attestato necessario a svolgere l’attività di manutenzione del verde.
Per chi non rispetta le norme sulla pesca (come per esempio utilizza esplosivi o utilizza reti ed altri attrezzi non confermi alle regole) scatta una sanzione amministrativa da 2mila a 12mila euro.