Legge di Bilancio 2021, le novità fiscali per l’impresa agricola
|Anche l’impresa agricola, operando sempre più con logiche proprie di altri settori imprenditoriali e industriali, è sempre più spesso destinataria di previsioni che sono volte a favorire l’aggregazione alla internazionalizzazione delle imprese, fra gli altri provvedimenti. Pertanto, per poter raggiungere livelli competitivi ed efficienti ed essere in grado di resistere alle sfide del mercato globale, dovrà attivarsi per strutturarsi nella maniera più efficiente, tale da per poter andare incontro alle sfide del futuro.
La prima previsione è contenuta nel comma 38 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, che proroga l’esenzione dell’Irpef dei redditi dominicali tratti da terreni agricoli. Questa esenzione è rivolta non solo alle persone fisiche- quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali-, ma anche ai soci delle società semplici agricole. Non è invece estesa a soci di Snc, Sas e Srl, che abbiano optato per il regime di trasparenza, e quindi per la determinazione del reddito su base catastale. L’dea del legislatore inizialmente era di liquidare al 50 per cento questa esenzione, ma nella versione finale della legge è stato portato invece al 100%. I redditi di cui sopra saranno esentati dall’Irpef per tutto il 2021.
Esenzione particolarmente interessante è quella dell’imposta di registro fissa di 200 euro in caso di trasferimento della proprietà di terreni agricoli di modiche dimensioni. L’esenzione è rivolta a cessioni e trasferimenti di terreni che non abbiano un valore superiore a 5mila euro, e che siano classificati come agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti.
Al Comma 131 dell’articolo 1 la previsione ripropone un credito di imposta del 40% per tutti gli investimenti e costi sostenuti per potenziare la struttura e tutte le infrastrutture informatiche delle reti delle imprese agricole o agroalimentari. Già introdotta del 2014, oggi si rivolge direttamente alle reti delle imprese. Rispetto al passato aggiunge l’incentivo all’aggregazione, che si aggiunge all’incentivo all’agevolazione relativa all’investimento di specifici beni.
Rispetto al passato in questo caso cambia il soggetto a cui è rivolta la previsione. La norma parla specificamente di reti, che vengono costituite in forma di consorzio o cooperativa, per la realizzazione di progetti e investimenti destinati al potenziamento della rete e-commerce e quindi al commercio elettronico. Si tratta di incentivi sulle aggregazioni che consentano di ampliare gli strumenti volti al commercio ultra-territoriale, quindi un incentivo alle esportazioni. Questa previsione si differenzia rispetto a quella dell’investimento in beni strumentali 4.0, e si rivolge non specificamente a determinati beni con particolari proprietà come accade per il credito di Industria 4.0. – dove i costi per sostenere il commercio elettronico rientrano nell’agevolazione – che sarà fruibile non più a seguito dell’interconnessione del bene e non perde un presupposto indispensabile ai fini della fruibilità del beneficio. La norma oggi pone dei dubbi interpretativi, in quanto non precisa a che tipo di rete sia rivolta, ma la dottrina ritiene che sia applicabile alla rete soggetto. Per il 2021 i credi di imposta per la “formazione 4.0” e “ricerca e sviluppo” saranno fruibili anche per le imprese agricole che optano per la tassazione su base catastale.